Dipendenti

CORSO RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08).

Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

Destinatari del corso

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza).

Periodicità del corso

Il corso ha una periodicità annuale

Riferimenti normativi

Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

Programma del corso

Prima giornata

  • Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i.;
  • Il sistema istituzionale della prevenzione;
  • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità – I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  • La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  • Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  • Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  •  Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • La gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
  • L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

Seconda giornata

  • I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Attrezzature di lavoro;
  • Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27);
  • Agenti chimici: REACH e CLP;
  • Videoterminali;
  • Il rischio da stress lavoro-correlato;
  • Rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  •  I dispositivi di protezione individuale;
  • La sorveglianza sanitaria – L’informazione, la formazione e l’addestramento;
  • Le tecniche di comunicazione;
  •  Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  • La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Terza giornata

  • La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro;
  • Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi;
  • Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento e spostamento” e il metodo NIOSH – Il rischio derivante dalle operazioni di traino – spinta: la norma UNI ISO 11228-2 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino”;
  • Gli strumenti per la misurazione delle forze di traino – spinta: il dinamometro;
  • Il rischio derivante dai movimenti ripetitivi: la norma UNI ISO 11228-3 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza” e il check list OCRA;
  • I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature.

Quarta giornata

  • I lavori ad alto rischio: come valutare il rischio e gestire le attività con alta magnitudo di danno;
  • I lavori in quota e D. Lgs. 81/08;
  • Le procedure per effettuare lavori in quota insicurezza: linee guida di riferimento;
  • Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferimento per la sicurezza;
  • Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati;
  • Come certificare i requisiti delle imprese operanti in ambienti confinati – Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza;
  • Il rischio da campi elettromagnetici: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti dal capo IV del D.Lgs. 81/08;
  • Il rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) e il D. Lgs. 81/08;
  • La norma UNI 14255 “Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti”.

Test finale

FAQ - domande frequenti

01Chi è l'RLS?
L’RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. È eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli su salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 D.Lgs. 81/08).
02Chi designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
L’RLS è eletto dai lavoratori. Al datore di lavoro spetta comunicare annualmente il nominativo all’INAIL, senza potere di designazione diretta (art. 47 D.Lgs. 81/08).
03Quanti RLS possono essere nominati in un'azienda?
Il numero di RLS dipende dal numero di lavoratori. Aziende più grandi possono avere più rappresentanti secondo le soglie previste dalla normativa.
04Come avviene l'elezione del RLS?
L’elezione del RLS varia in base al numero di lavoratori. In aziende fino a 15 dipendenti o senza rappresentanze sindacali, i lavoratori formano una commissione elettorale che gestisce la nomina.
05Cosa avviene in caso di mancata nomina RLS?
La mancata elezione è responsabilità dei lavoratori, non del datore. L’unica sanzione per il datore è la mancata comunicazione annuale del nominativo all’INAIL (500 €).
06Come comunicare il nominativo RLS all'INAIL?
La comunicazione avviene telematicamente tramite il servizio "Dichiarazione RLS" sul portale INAIL, obbligatorio dal 12 luglio 2018.
07Entro quando comunicare l'RLS all'INAIL?
Il nominativo dell’RLS va comunicato entro il 31 marzo di ogni anno per i cambiamenti avvenuti nell’anno precedente. Se non ci sono variazioni, non è necessario inviare la comunicazione.
08RLS e RSPP possono coincidere?
No, le due figure non possono coincidere. Avere RLS e RSPP nella stessa persona eliminerebbe ogni controllo dei lavoratori, creando conflitto di ruoli.
09Quando il datore di lavoro deve consultare l'RLS?
Il datore deve consultare l’RLS durante la valutazione dei rischi, la programmazione delle misure di prevenzione e la formazione dei lavoratori, nonché nella nomina di figure della sicurezza (art. 50 D.Lgs. 81/08).
10Quali sono gli obblighi del datore di lavoro verso l'RLS?
Il datore deve informare e consultare l’RLS su rischi, misure di prevenzione, formazione e nomine delle figure di sicurezza, assicurando la partecipazione attiva del rappresentante.
11Quali sono i compiti del RLS?
L’RLS rappresenta i lavoratori su salute e sicurezza, segnalando rischi, partecipando a riunioni, promuovendo la formazione e collaborando con il datore per prevenire incidenti.
12Qual è il ruolo del RLS nella formazione dei lavoratori?
Il RLS non gestisce i programmi formativi ma è consultato per garantire che la formazione sia adeguata e risponda ai bisogni dei lavoratori, collaborando con RSPP e medico competente.
13Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può accedere alla documentazione aziendale?
Sì, l’RLS ha diritto ad accedere ai documenti relativi a valutazioni dei rischi, DVR e altre informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo di rappresentanza.
14La formazione per gli RLS è obbligatoria?
Sì, la formazione è obbligatoria, a carico del datore di lavoro, da svolgere durante l’orario di lavoro e adeguata ai compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.
15Qual è la durata dell’incarico dell’RLS?
La durata dell’incarico del RLS è triennale, salvo diversa previsione contrattuale.
16Quali sono i compiti principali dell’RLS?
L’RLS può accedere ai luoghi di lavoro, consultare il DVR, proporre azioni di prevenzione, partecipare alle riunioni sulla sicurezza e ricevere informazioni dai servizi di vigilanza, operando durante l’orario di lavoro.
17Quanti RLS devono esserci in azienda?
Il numero minimo dipende dalle dimensioni: fino a 200 lavoratori 1 RLS, da 201 a 1.000 lavoratori 3 RLS, oltre 1.000 lavoratori 6 RLS. Il datore o i sindacati possono aumentarli se necessario.
18Come avviene la nomina dell’RLS?
L’RLS è eletto dai lavoratori. Il datore prende atto della scelta e comunica la nomina all’INAIL. In aziende fino a 15 dipendenti è possibile un RLS comune a più aziende (RLST).
19Il RLS può coincidere con il datore di lavoro?
No, il RLS deve essere scelto tra i lavoratori o eletto a livello territoriale (RLST). Non può coincidere con il datore di lavoro.
20Quando l’RLS può consultare il DVR?
L’RLS può consultare il Documento di Valutazione dei Rischi in ogni momento, avendo partecipato alla sua stesura.
21Chi non può diventare RLS?
Non possono essere RLS il datore di lavoro e l’RSPP. È consigliabile che l’RLS abbia esperienza, capacità di giudizio e fiducia dei colleghi.
22Cosa succede se l’RLS non firma il DVR?
L’RLS firma il DVR per accettazione; in caso di rifiuto occorre chiarire le motivazioni per regolarizzare la documentazione aziendale.